Art. 14.
(Struttura dei consultori istituiti o gestiti da ONLUS e dei consultori privati).

      1. I consultori istituiti o gestiti da ONLUS e quelli privati con fini di lucro sono costituiti, retti e amministrati secondo le norme del diritto privato, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni definite nei rispettivi atti costitutivi e statuti.
      2. Essi possono essere riconosciuti, accreditati e convenzionati dalle regioni secondo la normativa vigente in materia.
      3. I consultori privati senza scopo di lucro, quali istituzioni sociali i cui fini, secondo quanto previsto dall'articolo 2, sono recepiti come fini pubblici, hanno struttura associativa, fondazionale o societaria.
      4. L'accreditamento e il convenzionamento dei consultori di cui al comma 3 può essere richiesto e ottenuto, nel rispetto della normativa vigente in materia, per tutti o solo per alcuni dei servizi consultoriali previsti dalla presente legge.

 

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